

{"id":14483,"date":"2021-07-12T15:45:29","date_gmt":"2021-07-12T13:45:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.darksky.ch\/dsx\/?page_id=14483"},"modified":"2026-02-06T14:39:28","modified_gmt":"2026-02-06T13:39:28","slug":"basi-legali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.darksky.ch\/dss\/it\/basi-legali\/","title":{"rendered":"Basi legali"},"content":{"rendered":"<p><strong>Introduzione<\/strong><\/p>\n<p>120 anni fa a nessuno sarebbe venuto in mente di voler regolare l\u2019illuminazione degli spazi esterni; si trattava piuttosto di determinare chi avrebbe avuto diritto alla luce, non certo del disturbo che essa avrebbe potuto causare.<\/p>\n<p>Oggi \u00e8 diverso. Come nel caso del rumore, sempre pi\u00f9 persone si sentono disturbate e danneggiate dalla luce intensa di notte oppure si preoccupano per gli animali e le piante.<\/p>\n<p>Con la legge federale sulla protezione dell\u2019ambiente, la Svizzera dispone di una base legale che comprende anche le radiazioni e la luce \u00e8 considerata radiazione. Le disposizioni per l\u2019impiego della luce non hanno carattere legale ma stabiliscono regole per un uso della luce ragionevole e attento.<\/p>\n<p>Dove non sia possibile risolvere un conflitto sull\u2019illuminazione notturna tramite il dialogo, si pu\u00f2 giungere ad un procedimento legale. Le sentenze si basano sulla legge sulla protezione dell\u2019ambiente ma anche su altre disposizioni e su sentenze precedenti.<\/p>\n<ol>\n<li>Quadro giuridico\n<ol>\n<li>Diritto federale\n<ol>\n<li>In generale<br \/>\nSono applicati le seguenti norme del diritto federale:<\/p>\n<ul>\n<li>Costituzione federale articoli 74 e 78<\/li>\n<li>Legge federale sulla protezione dell\u2019ambiente (LPAmb): art. 1, art. 7 cpv. 1, 2 e 7, art. 11 &#8211; 14 e 16 \u2013 18,<\/li>\n<li>Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN):\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 art. 1 &#8211; 3, 5, 6, 18, 18 a\u00a0 e 18b, 20 cpv. 1, 23b \u2013 23d<\/li>\n<li>Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP): art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4<\/li>\n<li>Legge federale sulla pesca (LFSP): art. 5<\/li>\n<li>Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT): art. 1, 3, 17, 22 e 24<\/li>\n<li>Legge federale sull\u2019energia (LEne): art. 1 e 3<\/li>\n<li>Codice civile svizzero (CCS) art. 679 e 684<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Legge federale per la protezione dell\u2019ambiente (LPAmb)<br \/>\nSecondo l\u2019art. 1 cpv. 1 lo scopo della LPAmb \u00e8 di proteggere l\u2019uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti.<br \/>\nSecondo l\u2019art. 1 cpv. 2 della LPAmb gli effetti che potrebbero diventare dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.<br \/>\nLe radiazioni non ionizzanti prodotte dalla costruzione o dall\u2019esercizio di impianti rientrano nel campo di applicazione della LPAmb (Art. 7 cpv. 1).<br \/>\nLa protezione si basa su un sistema a due livelli:<\/p>\n<ol>\n<li>Limitazione tempestiva delle emissioni (Art. 11, cpv. 2 LPAmb): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni luminose devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d\u2019esercizio e dalle possibilit\u00e0 economiche.<br \/>\nQueste norme sono direttamente applicabili (DTF 1C_216\/2010).<\/li>\n<li>Inasprimento delle limitazioni in caso di danneggiamento (art. 11 cpv. 3 LPAmb):<br \/>\nLe limitazioni delle emissioni sono inasprite se \u00e8 certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Aiuto all\u2019esecuzione<br \/>\nLe \u201c<a href=\"https:\/\/www.bafu.admin.ch\/fr\/aide-a-lexecution\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose<\/a>\u201d contribuiscono a evitare le emissioni di luce superflue. Si rivolgono direttamente alle autorit\u00e0 comunali, cantonali e federali incaricate di attuare le misure per la protezione dell\u2019ambiente e indirettamente a studi di ingegneria, centri di consulenza ambientale, committenti, addetti alla pianificazione luminosa, proprietari e gestori di impianti luminosi. Le \u201cRaccomandazioni\u201d sono pubblicazioni dell\u2019UFAM nella sua qualit\u00e0 di autorit\u00e0 di vigilanza e si indirizzano in prima linea alle autorit\u00e0 cantonali competenti per l\u2019esecuzione del diritto ambientale. Attuano il diritto federale sull\u2019ambiente e incoraggiano un\u2019applicazione uniforme.<\/li>\n<li>Basi legali cantonali e comunali<br \/>\nEsistono Cantoni (p. es. Sciaffusa e Turgovia) che prevedono regole per la progettazione nei loro piani regolatori. Alcuni regolamenti edilizi e di utilizzazione comunali prevedono norme vincolanti per la protezione da emissioni luminose. Altri Comuni o regioni hanno elaborato piani o strategie di illuminazione chiamati \u201cPlan lumi\u00e8re\u201d o \u201cLichtkonzept\u201d.<\/li>\n<li>Norme e raccomandazioni\n<ol>\n<li>SIA 491. La norma SIA 491 del 2013 \u00e8 stata pubblicata dalla Societ\u00e0 svizzera di ingegneri e architetti ed \u00e8 importante per la limitazione di emissioni luminose all\u2019esterno. Comprende pi\u00f9 di 20 pagine ed \u00e8 a pagamento. Abbiamo fatto una sintesi dei punti pi\u00f9 importanti della norma SIA 491 e l\u2019abbiamo illustrata. <u><br \/>\n<\/u>Il Tribunale federale ha fatto riferimento alla norma SIA 491, constatando che l\u2019interesse pubblico alla quiete notturna dalle 22.00 alle 06.00 include anche l\u2019illuminazione.<\/li>\n<li>Altre norme<br \/>\nQui di seguito elenchiamo ulteriori norme e raccomandazioni per la valutazione dell\u2019illuminazione esterna:<\/p>\n<ul>\n<li>SN EN 12464-2:2014: Illuminazione dei posti di lavoro\u2013 Parte 2: Posti di lavoro all\u2019esterno.<\/li>\n<li>SN EN 12193:2019: Luce ed illuminazione\u00a0\u2013 Illuminazione di impianti sportivi<\/li>\n<li>SN TR 13201-1:2016: Ambito tecnico Illuminazione stradale \u2013 Parte 1: Guida e selezione delle classi d\u2019illuminazione<\/li>\n<li>SN TR 13201-2:2016: Illuminazione stradale\u2013 Parte 2:\u00a0Prestazioni<\/li>\n<li>SN TR 13201-3:2016: Illuminazione stradale\u00a0\u2013 Parte 3:\u00a0Calcolo delle prestazioni<\/li>\n<li>SN TR 13201-4:2016: Illuminazione stradale\u00a0\u2013 Parte 4: Procedura di misurazione delle prestazioni\u00a0delle installazioni di illuminazione stradale.<\/li>\n<li>SN TR 13201-5:2016: Illuminazione stradale\u00a0\u2013 Parte 5:\u00a0Indicatori di efficienza energetica<\/li>\n<li>CIE 150:2017: Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (Guida per la limitazione degli effetti fastidiosi dei dispositivi d\u2019illuminazione esterna).<\/li>\n<li>CIE 126-1997: Guidelines for Minimizing Sky Glow (Guida a un\u2019illuminazione che limiti al minimo il rischiaramento del cielo notturno).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Sentenze (Tribunale federale)\n<ul>\n<li>Luce che dall\u2019interno risplende all\u2019esterno Clinica a M\u00fcnsterlingen, M\u00fcnsterlingen TG<br \/>\n1C_475\/2017 (6.2 und 6.3), 21.9.2018<\/li>\n<li>Illuminazione stradale Zuzwil, Zuzwil SG<br \/>\n1C_198\/2017, 9.11.2017<\/li>\n<li>Abbagliamento da luce solare riflessa, Olten SO<br \/>\n1C_740\/2013, 6.5.2015<\/li>\n<li>Stazione ferroviaria di Oberrieden, Oberrieden ZH<br \/>\n1C_602\/2012, 2.4.2014<\/li>\n<li>Illuminazione natalizia, M\u00f6hlin AG<br \/>\nDTF 140 II 33, 12.12.2013<\/li>\n<li>Scultura non conforme alla zona, Lostorf SO<br \/>\n1C_529\/2012, 29.1.2013<\/li>\n<li>Abbagliamento da luce solare riflessa, Burgdorf BE<br \/>\n1C_177\/2011, 9.2.2012<\/li>\n<li>Rischiaramento dello spazio abitativo, Wallisellen ZH<br \/>\n1C_216\/2010, 28.9.2010<\/li>\n<li>Illuminazione di un campo sportivo, Lachen SZ<br \/>\n1C_105\/2009, 13.10.2009<\/li>\n<li>Insegna pubblicitaria luminosa, Zurigo<br \/>\n1C_12\/2007, 8.1.2008<\/li>\n<li>Illuminazione del Monte Pilatus, Lucerna<br \/>\nDTF 123 II 256, 16.4.1997<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Cosa posso fare da privato cittadino?<br \/>\nSecondo una sentenza del Tribunale federale, i vicini infastiditi da immissioni hanno diritto di sporgere denuncia se si trovano entro un raggio di 100m dalla fonte luminosa. Nei casi in cui la fonte luminosa \u00e8 molto intensa, il raggio pu\u00f2 essere anche sensibilmente allargato (sentenze dei tribunali).<br \/>\nSiete vittime di inquinamento luminoso? Allora agite! Qui trovate i suggerimenti per procedere in modo concreto ed efficace.<br \/>\n<strong>Primo passo &#8211; cercare il dialogo<\/strong><br \/>\nConsigliamo di rivolgersi direttamente alla persona responsabile dell\u2019emissione e di tentare di risolvere la questione attraverso il dialogo. Descrivete la situazione e mostrare all\u2019interlocutore il disturbo che vi causa l\u2019inquinamento luminoso. Pu\u00f2 essere utile fare riferimento al presente foglio informativo, alla pubblicazione di DarkSky Switzerland \u00ab<a href=\"https:\/\/www.darksky.ch\/dss\/it\/da-sapere\/la-notte-ha-bisogno-del-suo-buio\/\">La notte ha bisogno del suo buio<\/a>\u00bb e alle pubblicazioni dell\u2019Ufficio federale per l\u2019ambiente (UFAM) \u00ab<a href=\"https:\/\/www.bafu.admin.ch\/fr\/aide-a-lexecution\">Prevenzione delle emissioni luminose<\/a>\u00bb e \u00abEffetti della luce artificiale sulla biodiversit\u00e0 e sull\u2019uomo\u00bb (in <a href=\"https:\/\/www.bafu.admin.ch\/dam\/bafu\/de\/dokumente\/elektrosmog\/fachinfo-daten\/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.download.pdf\/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf\">tedesco<\/a>\/<a href=\"https:\/\/www.bafu.admin.ch\/dam\/bafu\/fr\/dokumente\/elektrosmog\/fachinfo-daten\/auswirkungen_vonkuenstlichemlichtaufdieartenvielfaltunddenmensch.pdf.download.pdf\/effets_de_la_lumiereartificiellesurladiversitedesespecesetletreh.pdf\">francese<\/a>) oppure riferirsi alla norma SIA 491\u00ab<a href=\"http:\/\/shop.sia.ch\/normenwerk\/architekt\/sia491\/i\/D\/Product\">Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili<\/a>\u00bb.<br \/>\nSe non \u00e8 stato possibile risolvere la faccenda\u2026<br \/>\n<strong>Secondo passo \u2013 Rivolgersi alle autorit\u00e0<br \/>\n<\/strong>Nei casi di emissioni di luce i Comuni e i Cantoni sono obbligati ad applicare le leggi e le ordinanze in vigore in materia. Questo vale anche per l\u2019art. 11 cpv. 2 in relazione all\u2019 art. 1 cpv. 2 LPAmb (si veda al titolo Procedura amministrativa).<br \/>\nSe l\u2019autorit\u00e0 si dichiara non competente (la normativa non \u00e8 uguale in tutta la Svizzera), potete rivolgervi all\u2019Ufficio per l\u2019ambiente del Cantone, meglio se in forma scritta, allegando un\u2019accurata documentazione della situazione, corredata, se possibile, da fotografie e indicazioni degli orari in cui avvengono le emissioni. Inoltre, si pu\u00f2 fare riferimento alle pubblicazioni dell\u2019Ufficio federale dell\u2019ambiente (UFAM) citate sopra, alla norma SIA 491 e alla sentenza del Tribunale federale nel caso M\u00f6hlin: BGE 140 ll 33 che statuisce il principio della quiete notturna anche per l\u2019illuminazione.<br \/>\nSe l\u2019ufficio cantonale preposto non prende posizione<br \/>\n<strong>Terzo passo \u2013 insistere<\/strong><br \/>\nInformatevi telefonicamente sullo stato delle cose. Scrivete una nuova lettera rendendo attente le autorit\u00e0 sul fatto che il Cantone \u00e8 obbligato a prendere delle misure. <a href=\"http:\/\/www.darksky.ch\/dss\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/2019.06.28_Cosa_si_puo_fare_del_emissioni_di_luce_it.pdf\">Cosa si pu\u00f2 fare in caso di emissioni di luce<\/a> (pdf)<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduzione 120 anni fa a nessuno sarebbe venuto in mente di voler regolare l\u2019illuminazione degli spazi esterni; si trattava piuttosto di determinare chi avrebbe avuto diritto alla luce, non certo del disturbo che essa avrebbe potuto causare. Oggi \u00e8 diverso. 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