Per un'illuminazione rispettosa dell'ambiente e per la salvaguardia dellanotte.


Per specialisti e alle autorità

Destinato agli specialisti

Oltre alle leggi, anche le norme in vigore (SN, SNR, EN, SIA) indicano la via da seguire. Esse costituisco una base unitaria nazionale (SN, SNR) e/o un fondamento europeo per la pianificazione degli impianti. Sul piano nazionale si applicano le norme SIA quali regole d’arte dell’edilizia. Logicamente per emanare o elaborare norme a livello nazionale e internazionale è necessario parecchio tempo. Le norme hanno lo svantaggio di non essere in grado di rappresentare in modo affidabile gli sviluppi tecnici e dinamici come stato attuale della tecnica.  Perciò devono essere consultati anche le direttive e i periodici delle associazioni (p. es. le direttive ed altre pubblicazioni dell’Associazione svizzera per la luce SLG).

L’articolo 11 della legge federale sulle protezione dell’ambiente (LPAmb), facendo riferimento allo stato della tecnica sancisce che: «Gli inquinamenti atmosferici, il rumore, le vibrazioni e le radiazioni sono limitati da misure applicate alla sorgente (limitazione delle emissioni). Indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni, nell’ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche».

I pianificatori, i costruttori e i gestori di impianti luminosi sono quindi obbligati per legge a ridurre le emissioni. Come questo possa essere concretizzato è spiegato nella norma SN 586 491:2031 (SIA 491) Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili.

Destinato alle autorità e alle amministrazioni

Nell’ottobre 2021 sono state pubblicate le Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose. Citazione: la pubblicazione è un aiuto all’esecuzione dell’UFAM (AaE) quale autorità di sorveglianza e si rivolge principalmente alle autorità di esecuzione. Concretizza le prescrizioni del diritto in materia di protezione dell’ambiente riguardo a principi giuridici indeterminati e al margine e all’attività di apprezzamento. Pertanto dev’essere promossa una prassi esecutiva unitaria. Se tengono conto di questo aiuto all’esecuzione, le autorità di esecuzione possono presumere di applicare il diritto federale conformemente alla legge.

Ma quali impianti di illuminazione esterna sono soggetti all’obbligo di autorizzazione?
Le raccomandazioni dell’UFAM forniscono le seguenti precisazioni (AaE, cpv. 7.3.1): secondo la legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e il diritto edilizio cantonale, gli impianti di illuminazione e gli impianti e le costruzioni con illuminazioni integrate possono essere soggetti a un obbligo di autorizzazione… Nell’ambito delle relative procedure di autorizzazione (edilizia) occorre verificare caso per caso se le vigenti prescrizioni del diritto ambientale, in particolare quelle relative alle emissioni luminose, sono rispettate. Il diritto cantonale disciplina quali impianti e costruzioni sottostanno all’obbligo di autorizzazione e quali invece sono esclusi da tale obbligo.

La Tabella 10, Portata della documentazione secondo la rilevanza, è utile per decidere quali impianti di illuminazione soggiacciono all’obbligo di autorizzazione. Nella Tabella 11, Documentazione relativa all’illuminazione nell’ambito delle procedure di autorizzazione, è spiegato quali documenti possono essere chiesti al richiedente per poter valutare un impianto di illuminazione (entrambe le Tabelle si trovano nell’AaE, paragrafo 7.3.2).

Se nelle loro decisioni le autorità rinviano a una norma, essa diventa vincolante (AaE, par. A3.4). Nelle licenzie edilizie, con il rinvio alla norma SN 586 491:2013 (SIA 491) può essere disposto un impianto di illuminazione a basse emissioni. La decisione su un periodo di spegnimento (quiete notturna visiva) si rifà al periodo di quiete notturna dell’uso locale secondo  le norme edilizie e di utilizzazione/i piani di zona o il regolamento di polizia.

Esempi:

Illuminazione esterna

Secondo la SN 586 491:2031 (SIA 491), se si vuole installare un impianto di illuminazione esterno bisogna pianificarlo, realizzarlo e mantenerlo in esercizio evitando emissioni luminose inutili. A protezione della quiete notturna le luci nei giardini e quelle ornamentali devono essere spente dalle 22.00 alle 06.00.

Illuminazione pubblicitaria

L’illuminazione pubblicitaria (insegne luminose, emissione di superfici di proiezione) può essere attivata solo dalle 06.00 alle 22.00 e deve essere spenta dalle 22.00 alle 06.00 per rispetto della quiete notturna e dell’ambiente.  La luminanza massima della superficie di diffusione/superficie di proiezione non può superare 100 cd/m² / 200 cd/m². Se dopo la messa in esercizio è rilevato un superamento della luminanza massima, devono essere adottate le misure del caso per ridurla.

Nella rielaborazione periodica delle leggi edilizie comunali (regolamenti edilizi e di utilizzazione, piani di zona), nei piani di progettazione o nelle pianificazioni di utilizzazione particolare sono parimenti emanate disposizioni (come orari di attivazione di illuminazione pubblicitaria e ornamentale, luminanza massima di insegne luminose, o simili).

Esempio:

Pianificazione di utilizzazione particolare / piano di progettazione / regolamenti edilizi e di utilizzazione / piani di zona

  1. In merito agli impianti di illuminazione esterni, le emissioni devono essere ridotte il più possibile scegliendo luci adatte munite di controllo intelligente, spettro compatibile con la natura e attivate mediante un sistema di controllo dell’utilizzazione.
  2. Le insegne luminose e le luminarie ornamentali devono essere spente durante il periodo di quiete notturna, tra le 22.00 e le 06.00. Le insegne pubblicitarie di commerci gastronomici e punti di vendita possono rimanere attivate anche dopo le 22.00. Le luminiarie natalizie possono essere attivate dal primo giorno dell’avvento al giorno dell’Epifania fino al più tardi alle 01.00*.
    * Nella corrispondente decisione del Tribunale federale è stato rispettato l’auspicio del Comune.
    Pertanto un Comune può interpretare liberamente la regola che limita in modo severo l’orario di illuminazione dalle 22.00 alle 01.00 e adeguarsi agli usi locali.
  3. La luminanza delle pubblicità luminose non deve superare i 100 cd/m² / 200 cd/m².
  4. Nella domanda edilizia si deve provare che l’illuminazione dei viali, le scritte e le pubblicità luminose emettano poca luce diffusa verso gli spazi erbosi, le acque rinaturate e i biotopi.
Esempio:

Disposizioni modello a favore della biodiversità nel paesaggio urbano

L’UFAM ha riconosciuto che la biodiversità può essere promossa e preservata anche nel paesaggio urbano. Per questo nel 2022 sono state formulate disposizioni modello. In questo contesto le emissioni luminose sono un aspetto essenziale:
Link: Promozione della biodiversità e della qualità del paesaggio negli insediamenti urbani