Basi legali
Introduzione
120 anni fa a nessuno sarebbe venuto in mente di voler regolare l’illuminazione degli spazi esterni; si trattava piuttosto di determinare chi avrebbe avuto diritto alla luce, non certo del disturbo che essa avrebbe potuto causare.
Oggi è diverso. Come nel caso del rumore, sempre più persone si sentono disturbate e danneggiate dalla luce intensa di notte oppure si preoccupano per gli animali e le piante.
Con la legge federale sulla protezione dell’ambiente, la Svizzera dispone di una base legale che comprende anche le radiazioni e la luce è considerata radiazione. Le disposizioni per l’impiego della luce non hanno carattere legale ma stabiliscono regole per un uso della luce ragionevole e attento.
Dove non sia possibile risolvere un conflitto sull’illuminazione notturna tramite il dialogo, si può giungere ad un procedimento legale. Le sentenze si basano sulla legge sulla protezione dell’ambiente ma anche su altre disposizioni e su sentenze precedenti.
- Quadro giuridico
- Diritto federale
- In generale
Sono applicati le seguenti norme del diritto federale:- Costituzione federale articoli 74 e 78
- Legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb): art. 1, art. 7 cpv. 1, 2 e 7, art. 11 – 14 e 16 – 18,
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): art. 1 – 3, 5, 6, 18, 18 a e 18b, 20 cpv. 1, 23b – 23d
- Legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP): art. 1 cpv. 1 e 7 cpv. 4
- Legge federale sulla pesca (LFSP): art. 5
- Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT): art. 1, 3, 17, 22 e 24
- Legge federale sull’energia (LEne): art. 1 e 3
- Codice civile svizzero (CCS) art. 679 e 684
- Legge federale per la protezione dell’ambiente (LPAmb)
Secondo l’art. 1 cpv. 1 lo scopo della LPAmb è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti.
Secondo l’art. 1 cpv. 2 della LPAmb gli effetti che potrebbero diventare dannosi o molesti devono essere limitati tempestivamente.
Le radiazioni non ionizzanti prodotte dalla costruzione o dall’esercizio di impianti rientrano nel campo di applicazione della LPAmb (Art. 7 cpv. 1).
La protezione si basa su un sistema a due livelli:- Limitazione tempestiva delle emissioni (Art. 11, cpv. 2 LPAmb): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni luminose devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
Queste norme sono direttamente applicabili (DTF 1C_216/2010). - Inasprimento delle limitazioni in caso di danneggiamento (art. 11 cpv. 3 LPAmb):
Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
- Limitazione tempestiva delle emissioni (Art. 11, cpv. 2 LPAmb): indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni luminose devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.
- Aiuto all’esecuzione
Le “Raccomandazioni per la prevenzione delle emissioni luminose” contribuiscono a evitare le emissioni di luce superflue. Si rivolgono direttamente alle autorità comunali, cantonali e federali incaricate di attuare le misure per la protezione dell’ambiente e indirettamente a studi di ingegneria, centri di consulenza ambientale, committenti, addetti alla pianificazione luminosa, proprietari e gestori di impianti luminosi. Le “Raccomandazioni” sono pubblicazioni dell’UFAM nella sua qualità di autorità di vigilanza e si indirizzano in prima linea alle autorità cantonali competenti per l’esecuzione del diritto ambientale. Attuano il diritto federale sull’ambiente e incoraggiano un’applicazione uniforme. - Basi legali cantonali e comunali
Esistono Cantoni (p. es. Sciaffusa e Turgovia) che prevedono regole per la progettazione nei loro piani regolatori. Alcuni regolamenti edilizi e di utilizzazione comunali prevedono norme vincolanti per la protezione da emissioni luminose. Altri Comuni o regioni hanno elaborato piani o strategie di illuminazione chiamati “Plan lumière” o “Lichtkonzept”. - Norme e raccomandazioni
- SIA 491. La norma SIA 491 del 2013 è stata pubblicata dalla Società svizzera di ingegneri e architetti ed è importante per la limitazione di emissioni luminose all’esterno. Comprende più di 20 pagine ed è a pagamento. Abbiamo fatto una sintesi dei punti più importanti della norma SIA 491 e l’abbiamo illustrata.
Il Tribunale federale ha fatto riferimento alla norma SIA 491, constatando che l’interesse pubblico alla quiete notturna dalle 22.00 alle 06.00 include anche l’illuminazione. - Altre norme
Qui di seguito elenchiamo ulteriori norme e raccomandazioni per la valutazione dell’illuminazione esterna:- SN EN 12464-2:2014: Illuminazione dei posti di lavoro– Parte 2: Posti di lavoro all’esterno.
- SN EN 12193:2019: Luce ed illuminazione – Illuminazione di impianti sportivi
- SN TR 13201-1:2016: Ambito tecnico Illuminazione stradale – Parte 1: Guida e selezione delle classi d’illuminazione
- SN TR 13201-2:2016: Illuminazione stradale– Parte 2: Prestazioni
- SN TR 13201-3:2016: Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni
- SN TR 13201-4:2016: Illuminazione stradale – Parte 4: Procedura di misurazione delle prestazioni delle installazioni di illuminazione stradale.
- SN TR 13201-5:2016: Illuminazione stradale – Parte 5: Indicatori di efficienza energetica
- CIE 150:2017: Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations (Guida per la limitazione degli effetti fastidiosi dei dispositivi d’illuminazione esterna).
- CIE 126-1997: Guidelines for Minimizing Sky Glow (Guida a un’illuminazione che limiti al minimo il rischiaramento del cielo notturno).
- SIA 491. La norma SIA 491 del 2013 è stata pubblicata dalla Società svizzera di ingegneri e architetti ed è importante per la limitazione di emissioni luminose all’esterno. Comprende più di 20 pagine ed è a pagamento. Abbiamo fatto una sintesi dei punti più importanti della norma SIA 491 e l’abbiamo illustrata.
- In generale
- Sentenze (Tribunale federale)
- Luce che dall’interno risplende all’esterno Clinica a Münsterlingen, Münsterlingen TG
1C_475/2017 (6.2 und 6.3), 21.9.2018 - Illuminazione stradale Zuzwil, Zuzwil SG
1C_198/2017, 9.11.2017 - Abbagliamento da luce solare riflessa, Olten SO
1C_740/2013, 6.5.2015 - Stazione ferroviaria di Oberrieden, Oberrieden ZH
1C_602/2012, 2.4.2014 - Illuminazione natalizia, Möhlin AG
DTF 140 II 33, 12.12.2013 - Abbagliamento da luce solare riflessa, Burgdorf BE
1C_177/2011, 9.2.2012 - Rischiaramento dello spazio abitativo, Wallisellen ZH
1C_216/2010, 28.9.2010 - Illuminazione di un campo sportivo, Lachen SZ
1C_105/2009, 13.10.2009 - Insegna pubblicitaria luminosa, Zurigo
1C_12/2007, 8.1.2008 - Illuminazione del Monte Pilatus, Lucerna
DTF 123 II 256, 16.4.1997
- Luce che dall’interno risplende all’esterno Clinica a Münsterlingen, Münsterlingen TG
- Diritto federale
- Cosa posso fare da privato cittadino?
Secondo una sentenza del Tribunale federale, i vicini infastiditi da immissioni hanno diritto di sporgere denuncia se si trovano entro un raggio di 100m dalla fonte luminosa. Nei casi in cui la fonte luminosa è molto intensa, il raggio può essere anche sensibilmente allargato (sentenze dei tribunali).
Siete vittime di inquinamento luminoso? Allora agite! Qui trovate i suggerimenti per procedere in modo concreto ed efficace.
Primo passo – cercare il dialogo
Consigliamo di rivolgersi direttamente alla persona responsabile dell’emissione e di tentare di risolvere la questione attraverso il dialogo. Descrivete la situazione e mostrare all’interlocutore il disturbo che vi causa l’inquinamento luminoso. Può essere utile fare riferimento al presente foglio informativo, alla pubblicazione di Dark-Sky Switzerland «La notte ha bisogno del suo buio» e alle pubblicazioni dell’Ufficio federale per l’ambiente (UFAM) «Prevenzione delle emissioni luminose» e «Effetti della luce artificiale sulla biodiversità e sull’uomo» (in tedesco/francese) oppure riferirsi alla norma SIA 491«Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili».
Se non è stato possibile risolvere la faccenda…
Secondo passo – Rivolgersi alle autorità
Nei casi di emissioni di luce i Comuni e i Cantoni sono obbligati ad applicare le leggi e le ordinanze in vigore in materia. Questo vale anche per l’art. 11 cpv. 2 in relazione all’ art. 1 cpv. 2 LPAmb (si veda al titolo Procedura amministrativa).
Se l’autorità si dichiara non competente (la normativa non è uguale in tutta la Svizzera), potete rivolgervi all’Ufficio per l’ambiente del Cantone, meglio se in forma scritta, allegando un’accurata documentazione della situazione, corredata, se possibile, da fotografie e indicazioni degli orari in cui avvengono le emissioni. Inoltre, si può fare riferimento alle pubblicazioni dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) citate sopra, alla norma SIA 491 e alla sentenza del Tribunale federale nel caso Möhlin: BGE 140 ll 33 che statuisce il principio della quiete notturna anche per l’illuminazione.
Se l’ufficio cantonale preposto non prende posizione
Terzo passo – insistere
Informatevi telefonicamente sullo stato delle cose. Scrivete una nuova lettera rendendo attente le autorità sul fatto che il Cantone è obbligato a prendere delle misure. Cosa si può fare in caso di emissioni di luce (pdf)